CE per soggiornanti di lungo periodo


Il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
E’ A TEMPO INDETERMINA
TO
Non ha scadenza, non deve essere rinnovato e attribuisce allo straniero una serie di diritti in più rispetto al permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è valido come documento di identificazione personale per 5 anni.
La data di scadenza apposta sul titolo dunque è riferita alla sola validità quale documento identificativo.

Chi può chiederlo?
Il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto dai cittadini stranieri: in possesso dei seguenti requisiti:
- che soggiornano regolarmente in Italia da almeno 5 anni;
- che sono titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità;
- che possono dimostrare la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (5.349,89), riferito ad una qualsiasi tipologia di contratto (determinato o indeterminato ed anche apprendistato);
- che hanno superato un test di conoscenza della lingua italiana. (in vigore dal 9 dicembre 2010)
[ Consulta la scheda sul test di lingua italiana ]

Il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può però essere richiesto:
- dai titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale;
- dai titolari dipermesso per asilo, per motivi umanitari o a titolo di protezione temporanea;
- dai titolari di visti di breve periodo;
- dai cittadini stranieri perciolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello stato;

Tuttavia i precedenti periodi di possesso di queste tipologie di permesso, ad esclusione dei soggiorni di breve periodo, possono essere utili nel calcolo dell’anzianità del soggiorno (5 anni).

Attenzione!!! La presenza di condanne non può comportare un automatico diniego del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Dovranno essere infatti presi in considerazione la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

Gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione che abbiano, successivamente alla perdita del posto di lavoro, trovato un nuovo impiego, potranno richiedere il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (sempre che soddisfino gli altri requisiti) dimostrando l’attualità delle risorse economiche sufficienti.
Il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere rilasciato anche ai titolari di un permesso di soggiorno per assistenza minore (ex art 31, comma 3 de Testo Unico) qualora rispondano ai requisiti richiesti.

Il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere revocato:
- se acquisito fraudolentemente;
- quando lo straniero diventi un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato;
- in caso di assenza dall’UE per 12 mesi consecutivi;
- in caso di rilascio di Pds CE da altro stato UE
- in caso di assenza dal territorio Nazionale per 6 anni

La separazione legale o lo scioglimento del matrimonio non comportano in ogi caso la revoca del permesso di soggiorno CE.
Nel caso di revoca per assenza dal territorio dello stato o per conferimento di permesso CE da parte di altro stato membro, è possibile riottenere il Permesso CE dopo 3 anni e comunque ottenere un normale pds.

Il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto anche per i seguenti familiari a carico:
- figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
- figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%);
- genitori a carico;
- genitori ultrasessantacinquenni.

Requisiti per l’estensione del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai familiari:
- alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale di edilizia residenziale pubblica o che risponda ai requisiti igienico-sanitari certificati dall’ASL competente;
- reddito sufficiente (anche derivato dal cumulo dei redditi dei familiari conviventi).
I familiari a carico non devono rispondere al requisito dell’anzianità del soggiorno (5 anni).

Contro il rifiuto del rilascio o la revoca del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere proposto un ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dal provvedimento.


La richiesta del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo(ex-carta di soggiorno) si presenta consegnando il Kit postale di colore giallo presso l’ufficio postale abilitato (il figlio minorenne accompagnato dal genitore).
La busta andrà consegnata aperta.

Saranno necessari:
- il pagamento di 14,62 euro della marca da bollo da apporre sui moduli;
- il pagamento di 30 euro da corrispondere allo sportello per le spese di spedizione della busta tramite raccomandata;
- il pagamento di 27,50 euro per il rilascio del titolo di soggiorno in formato elettronico.

DOCUMENTAZIONE

Attenzione!La documentazione da inserire dovrà essere valutata caso per caso al fine di fornire maggiori garanzie per un esito positivo della domanda.

Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo – I documenti per la compilazione
Scarica in formato .pdf

Oltre al Kit (modulo 1 e 2 correttamente compilati):
- fotocopia di tutte le pagine del passaporto;
- fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- certificato del casellario giudiziale (Tribunale);
- certificato dei carichi pendenti (Tribunale);
- il certificato di residenza (Stato famiglia o autocertificazione);
- documentazione attestante il possesso di risorese economiche sufficienti.
Dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente (CUD/Unico) da cui risulti un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale. In caso di Mod. Unico, prova dell’avvenuta presentazione presso l’Agenzia delle Entrate e attestazione di avvenuto pagamento del Mod. F24. In sostituzione dei redditi dell’anno precedente sarà necessario dimostrare l’attualità di risorse economiche sufficienti (busta paga, bollettino Inps, contratto di lavoro in essere). Può essere fatto valere anche il reddito proveniente da una pensione estera.

Saranno utili nella compilazione):

- il codice fiscale;

- Conoscere gli indirizzi di residenza degli utlimi 5 anni;

- dichiarazione di ospitalità o cessione fabbricato o contratto di locazione o compravendita;

ai lavoratori subordinati
- ultima busta paga o contratto di soggiorno;
- dichiarazione del datore di lavoro (con fotocopia del suo documento di riconoscimento) che attesti la prosecuzione del rapporto di lavoro)

ai lavoratori domestici
- dichiarazione datore di lavoro che attesti l’attualità del rapporto, la durata, la retribuzione mensile;
- fotocopie delle ricevute (fronte e retro) dei contributi previdenziali riferiti all’anno precedente

ai lavoratori autonomi
- Visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio competente, o licenza, o iscrizione albo

ai liberi professionisti non iscritti alla Camera di Commercio:
- certificato di attribuzione della partita IVA

ai soci lavoratori delle cooperative:
- busta paga;
- dichiarazione del presidente o del legale rappresentante che attesti l’attualità del rapporto e la sua durata;


Richiesta in favore del coniuge
Scarica la lista in formato .pdf

- Modulo 1 (modulo 2 se in possesso di redditi propri);
- fotocopia di tutte le pagine del passaporto;
- fotocopia della pagina del passaproto contenente i dati del familiare che estende il diritto a soggiornare;
- fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- fotocopia del permesso di soggiorno del familiare;
- fotocopia della documentazione attestante il reddito proprio (se in possesso) e del coniuge titolare del Pds CE, (CUD/Unico,etc) riferita all’anno precedente, o documentazione attestante il possesso attuale di risorse economiche adeguate al sostentamento dei familiari;
- certificato del casellario giudiziale (Tribunale);
- certificato dei carichi pendenti (Tribunale);
- certificato di idoneità dell’alloggio (parametri ERP) rilasciata dal competente Ufficio Tecnico Comunale o certificazione igienico-sanitaria rilasciata dall’ASL competente;
- contratto di locazione/compravendita/comodato già registrato ed intestato al richiedente o al coniuge (se in possesso);
- autocertificazione o stato di famiglia attestante la composizione del nucleo familiare;
- codice fiscale;


Richiesta in favore dei figli minori con più di 14 anni
- Modulo 1;
- fotocopia di tutte le pagine del passaporto del minore (se in possesso);
- fotocopia del titolo di soggiorno (del genitore) in corso di validità;
- fotocopia del permesso di soggiorno per famiglia (se in possesso in precedenza);
- documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela (se nato in Italia) o autocertificazione;
- certificato di residenza;
- codice fiscale (se in possesso);
- fotocopia della documentazione attestante il reddito proprio (se in possesso) e del coniuge titolare del Pds CE, (CUD/Unico,etc) riferita all’anno precedente, o documentazione attestante il possesso attuale di risorse economiche adeguate al sostentamento dei familiari;
- certificato di idoneità dell’alloggio (parametri ERP) rilasciata dal competente Ufficio Tecnico Comunale o certificazione igienico-sanitaria rilasciata dall’ASL competente;
- certificato di frequenza scolastica se il minore è in età soggetta al diritto-dovere all’istruzione

Attenzione! Nel caso di richiesta di Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dei figli minori, successiva al rilascio del titolo del genitore (in possesso di tutti i requisiti), non dovrebbe a nostro avviso essere richiesta la verifica dei requisiti di reddito e alloggio. L’art. 31, comma 2 del Testo Unico stabilisce infatti che al figlio minore iscritto nel titolo di soggiorno del genitore, al compimento del quattordicesimo anno di età, venga rilasciato un permesso di soggiorno per famiglia o una carta di soggiorno. I figli infatti seguono la condizione giuridica dei genitori a prescindere dai requisiti di reddito o di idoneità dell’alloggio.

Nel caso di richiesta di Permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo da parte del figlio maggiore di anni 14, in precedenza inserito nel titolo del genitore (pds Ce di lungo periodo) non dovrà essere richiesta la dimostrazione dei requisiti. Il rilascio del titolo rappresenta infatti la mera prosecuzione del diritto di soggiorno di lungo periodo già acquisito in precedenza.

Nel caso di richiesta del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo al compimento di anni 14, dovrà essere aggiornato anche il titolo del genitore nel quale in precedenza il minore era inserito.


Aggiornamento del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo
- Modulo 1;
- fotocopia di tutte le pagine del passaporto;
- Copia del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo;

L’aggiornamento deve essere richiesto per:
- cambio domicilio (compilare modulo 1);
- inserimento figlio minore di 14 anni (compilare modulo 1) e inserire certificato di nascita – se ha fatto ingresso con ricongiungimento inserire passaporto; inserire certificato di frequenza scolastica se il minore è in età soggetta al diritto-dovere all’istruzione;
- modifica dati del passaporto (compilare modulo 1 e allegare copia del nuovo passaporto)
- variazioni dati anagrafici (modulo 1 e dichiarazioni rappresentanze diplomatiche per variazioni di nome cognome etc)
- aggiornamento delle foto (modulo 1). Questa operazione è necessaria solo qualora il titolo venga utilizzato come documento di identità

Attenzione!!!Le richieste di aggiornamento non devono comportare una nuova valutazione dei requisiti

Le problematiche ancora aperte
Il rilascio e l’aggiornamento del Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo viene trattato in maniera difforme sul territorio nazionale.
Ancora infatti si rileva:
- la richiesta dell’anzianità di soggiorno (5 anni) quando l’istanza di rilascio viene proposta in favore dei familiari;
- la richiesta dell’idoneità dell’alloggio quando l’istanza viene avanzata dal singolo straniero in possesso di tutti i requisiti;
- difformi e discostanti interpretazioni in merito al requisito dell’idoneità dell’alloggio quando si è in presenza di figli minori di anni 14;
- la richiesta della dimostrazione del requisito del reddito al momento dell’aggiornamento del titolo;
- la richiesta di un contratto di lavoro che superi i 6 mesi;
- l’automaticità del diniego del titolo di lungo periodo in virtù della presenza di condanne;
- la mancata comunicazione degli eventuali motivi ostativi al rilascio, procedendo senza comunicazioni al rinnovo del mero titolo di soggiorno in precedenza posseduto;
- ai familiari degli stranieri in possesso del pds CE che abbiano fatto ingresso attraverso la procedura di ricongiungimento familiare, non viene rilasciato il titolo equivalente, ma un normale pds per motivi di famiglia nonostante siano in possesso di tutti requisit per ottenere il pds CE;
- ancora, in diverse città, viene inserita la data di scadenza sotto la voce “valido fino al” nonostante il pds CE sia un titolo a tempo indeterminato, con notevoli disagi conseguenti in occasione della stipula di contratti, nell’iscrizione al SSN e nella libera circolazione;
- rimane l’incertezza in mertio all’applicazione dell’articolo 9bis del Testo Unico che prevede la possibilità, per lo straniero in possesso di un tetole equivalente rilasciato da uno Stato Membro dell’UE di richiedere un titolo di soggiorno italiano quando si trattenga per un periodo superiore ai tre mesi, svolgendo attività lavorativa. Nell’ambito del decreto flussi 2007 infatti (l’ultimo emanato) tale possibilià veniva data solo tramite la verifica della sussistenza di una quota disponibilie, cioè attraverso i flussi di ingresso, con una interpretazione restrittiva della legge e discostante dagli obbiettivi della Direttiva 109/2003 del Consiglio Europeo.

Inoltre, la procedura telematica per la compilazione dell’istanza di rilascio:
- non considera la possibilità di richiesta da parte dei titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione
- non permette la richiesta da parte di un soggetto titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari in possesso di un reddito autonomo senza l’esibizione del contratto di soggiorno (i titolari di pds per motivi familiari non hanno l’obbligo di stipularlo)


La tabella dei redditi
(L’importo annuale è calcolato sulla base di tredici mensilità)

Richiedente – 5.349,89 € annui – 411,53 € mensili
1 familiare – 8.024,585 € annui – 617,28 € mensili
2 familiari – 10.699,78 € annuali – 823,06 € mensili
3 familiari – 13.374,475 € annuali – 1.028,806 € mensili
4 familiari – 16.049,67 € annuali – 1.234,59 € mensili
2 o più minori di 14 anni – 10.699,78 € annuali – 823,06 € mensili
2 o più minori di 14 anni e un familiare – 13.374,475 € annuali – 1.028,806 € mensili

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